Disciplinare di allevamento per avicoli

Questo disciplinare viene redatto allo scopo di dare delle linee guida per poter allevare gli avicoli e
commercializzare le loro uova, adottando una gestione che salvaguardi il benessere degli animali e
portando ad avere prodotti di qualità.

ALLEVAMENTO E STRUTTURE
– L’allevamento di avicoli deve essere all’aperto, concedendo ad ogni capo almeno 4 mq di
pascolo.
– Nel pascolo recintato, in caso di mancanza di erba fresca, quest’ultima deve essere introdotta
dall’allevatore quotidianamente in quantità adeguata.
– Le strutture che fungono da ricovero devono avere una superficie tale da garantire a tutti gli
animali allevati di muoversi liberamente, devono avere posatoi sopraelevati per la notte ed
essere chiusi per evitare l’ingresso di animali selvatici. Devono essere puliti mensilmente.
– Gli animali devono avere sempre a disposizione acqua fresca e pulita.
– I nidi di deposizione devono essere almeno uno ogni 5 galline, devono essere mantenuti
puliti, aggiungendo all’occorrenza paglia o fieno .
– E’ fatto divieto di usare luci artificiali nei periodi autunnali/invernali per incrementare la
produzione di uova in quanto gli animali devono seguire il naturale ciclo di ovodeposizione
e non subire forzature di alcun tipo.

MANGIME
– Il mangime deve essere senza OGM.

UOVA
– Le uova destinate alla vendita devono avere al massimo 7 giorni dalla raccolta.
– Le uova devono essere raccolte tutti i giorni e si possono vendere solo quelle raccolte nei nidi di deposizione
– In caso di uova di piccole dimensioni ( tipo quelle delle galline americane) , possono essere
inserite nelle confezioni per la vendita da 4 o da 6 soltanto una per confezione, oppure in
caso di maggiore quantità diminuire il prezzo di vendita.
– L’uovo deve essere integro, senza spaccature e pulito da escrementi.
– E’ vietato lavare le uova.

MALATTIE
– In caso si presentino malattie è possibile intervenire con prodotti medicinali, compresi gli
antibiotici solo dietro prescrizione veterinaria. E’ necessario allontanare e separare l’animale
malato dagli altri sani per il ciclo del trattamento fino ad avvenuta guarigione.
– E’ vietato commercializzare le uova di animali in evidente stato di malattia o durante il ciclo
di trattamento veterinario.